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39680
IDG851303377
85.13.03377 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatti Adolfo
Il Pubblico ministero non puo' essere giudice
Repubblica, an. 10 (1985), fasc. 262 (27 novembre), pag. 12
D02307; D68
L' A., analizzando la figura del P.M. alla luce delle norme attualmente vigenti, nota come questo e l' imputato siano portatori di interessi contrapposti durante il processo, per cui l' attuale supremazia del primo sull' altro si risolve soltanto in uno squilibrio del contraddittorio, in una lesione del diritto di difesa e quindi in un fattore negativo per la retta amministrazione della giustizia. Rileva come il nuovo procedimento accusatorio portato dalla legge-delega per la riforma del codice di procedura, approvata dalla Camera, si ispiri a criteri di semplicita' e di trasparenza, e come in esso sia fondamento essenziale il criterio di parita' effettiva tra accusa e difesa. Concludendo, l' A. osserva come, quindi, in un' organizzazione degli uffici giudiziari rispondente al nuovo sistema processuale, quello del giudice e quello del P.M. non potranno che essere separati, e come i funzionari di quest' ultimo non dovranno appartenere all' Ordine giudiziario.
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 l. 18 giugno 1955, n. 517 art. 24 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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