| L' art. 6 comma 2 del disegno di legge sulla finanza locale
stabilisce, fra l' altro, che il 70% del fondo perequativo assegnato
ai Comuni sia ripartito tra loro in base alla popolazione "ponderata
con un coefficiente moltiplicatore compreso tra un minimo di uno e un
massimo di 2". Questo coefficiente risulta da un calcolo alquanto
complesso, la cui procedura e' cosi' indicata nell' articolo in
questione: al fine della determinazione del coefficiente anzidetto
"e' definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto
dalla Commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di
secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui
parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio
statistico dei minimi quadrati delle medie "pro capite" delle spese
correnti dei vari servizi dei Comuni appartenenti alla stessa classe
demografica". In ordine a questo testo, afferma l' A., si pongono una
molteplicita' di problemi, i piu' importanti dei quali concernono: l'
intelligibilita' della norma; il suo contenuto informativo; la scelta
tecnica che, attraverso essa, viene operata; il significato politico
di questa scelta rispetto al processo di riforma della finanza
locale, che e' in atto. In questo articolo l' A. affronta solo il
primo di questi problemi illustrando, attraverso una rappresentazione
in termini algebrici, la procedura di calcolo indicata.
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