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39926
IDG851303623
85.13.03623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortuna Ennio
Ma la bestemmia deve restare reato
Gazzettino, an. 99 (1985), fasc. 45 (25 novembre), pag. 4
D52091
L' A., commentando la sentenza del Pretore di San Dona' del Piave che ha escluso l' attuale rilevanza penale della bestemmia contro Dio per effetto del nuovo Concordato con la Santa Sede, ricorda come la Corte Costituzionale abbia sottolineato, gia' nel 1973, che per la piena attuazione del principio della liberta' di fede religiosa, il legislatore avrebbe dovuto procedere ad una revisione della norma nel senso di estendere la tutela penale anche alle offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica. Osserva come, quindi, la bestemmia contro Dio debba mantenere il carattere di reato, indipendentemente dal legame con la religione cattolica, e deve inoltre essere punita come reato ogni manifestazione oltraggiosa del sentimento religioso. Concludendo l' A. auspica l' intervento del legislatore per assicurare il dovuto rispetto e l' indispensabile protezione di un sentimento profondamente radicato nella stragrande maggioranza del popolo.
art. 724 c.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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