Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


47463
IDG871301376
87.13.01376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Virgilio Alberto
Li' i referendum, la' il Parlamento
Tempo, an. 44 (1987), fasc. 88 (6 aprile), pag. 2
D02115; D021030
L' A. si richiama alle norme della Costituzione in materia di attivita' legislativa, dalle quali si ricava che il Parlamento e' un' istituzione rappresentativa, senza pero' che dal rapporto fra elettori ed eletti derivi un vincolo di mandato. Cosi' il Parlamento, cui il popolo ha delegato la propria sovranita', agisce in autonomia rispetto al corpo elettorale. Il diritto dei cittadini al referendum abrogativo non si pone sul piano della contrapposizione, ma su quello di una verifica a posteriori, dopo che le Camere hanno disciplinato una determinata materia. L' A. ritiene che questa potesta' dei cittadini non debba essere ingigantita, in quanto le Camere e il Governo conservano sempre il compito di provvedere agli interessi della collettivita'; il che possono fare, oltre che facendo svolgere la consultazione popolare richiesta, anche accogliendo le proposte oggetto di referendum, o dettando una nuova disciplina che ne accolga il contenuto sostanziale. (Titolo: 3 col / Testo: 1.3 col).
art. 67 Cost. art. 70 Cost. art. 75 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati