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Documento


47525
IDG871301438
87.13.01438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
La sentenza. Assente. Ma non licenziabile
Mondo economico, an. 40 (1987), fasc. 17 (4 maggio), pag. 15
D7471; D7470
Secondo la Corte di Cassazione, la disposizione del contratto collettivo, giusta la quale il lavoratore assente dal servizio per alcuni giorni puo' essere considerato dimissionario d' ufficio, va intesa nel senso di una presunzione che detto comportamento sia effetto di una volonta' risolutoria del contratto; detta presunzione e' pero' suscettiva di prova contraria. L' A. concorda con questa decisione. La presunzione non puo' non essere suscettiva di prova contraria nel senso piu' ampio. Cita alcuni casi possibili, tra cui quello del lavoratore rapito. In conclusione, in materia non puo' aversi alcuna soluzione generalizzata aprioristica, ne' possono esservi procedure risolutive.
Cass. sez. lav. 12 marzo 1987, n. 2605
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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