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47756
IDG871301669
87.13.01669 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grevi Vittorio
La sospensione dei termini della custodia cautelare. Il giusto tempo
Sole, an. 123 (1987), fasc. 124 (7 maggio), pag. 5
(testo con illustrazioni)
D6113
(Sommario: La "Mancino-Violante" non e' dovuta all' emergenza)
L' A. si richiama alla recente legge introduttiva di modifiche alla disciplina della custodia cautelare, per rispondere al quesito circa il reale fondamento politico-legislativo della disciplina concernente la predeterminazione dei limiti massimi della custodia cautelare. Secondo gli orientamenti della Corte Costituzionale, i "limiti massimi della custodia preventiva" fissati per legge incontrano l' unico correttivo rappresentato dal criterio della "ragionevolezza". L' A. sostiene che, ferma restando la garanzia della previsione di "ragionevoli" termini di durata della custodia cautelare, occorre impedire che tale previsione, nella sua rigidezza, possa prestarsi, in concreto, a distorsioni di natura strumentale, come il rallentamento artificioso del processo, al fine di favorire la scarcerazione dell' imputato per decorrenza dei termini. In questo ordine di idee si colloca il recente indirizzo legislativo diretto a prevenire simili distorsioni attraverso un uso equilibrato dei congegni di sospensione di quei termini. (Titolo: 4 col / Testo: 1.9 col).
l. 17 febbraio 1987, n. 29
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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