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Documento


47771
IDG871301684
87.13.01684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tremonti Giulio
Dopo l' annuncio dello slittamento dell' entrata in vigore nel 1988. I tempi lunghi vanificano le novita' del Testo unico
Sole, an. 123 (1987), fasc. 137 (20 maggio), pag. 23
D230
(Titoletti: Un provvedimento valido "di fatto". L' effetto differito crea solo incertezza)
Il testo unico delle imposte sui redditi, promulgato con decreto del Presidente della Repubblica, e' gia' in vigore, limitatamente, pero', all' art. 136, che differisce l' entrata in vigore di tutti gli altri articoli al 1 gennaio 1988, con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987. L' A. sostiene che il testo unico non e' un semplice documento legislativo, fino ad allora inerte ed inutilizzabile. Esso e', al contrario, un corpus legislativo utilizzabile gia' da subito, per l' interpretazione e l' applicazione delle norme vigenti in materia di imposta sui redditi, anche se mancano norme espresse che dispongano in ordine alla sua retroattivita'. Illustrate le forme in cui puo' essere compiuto l' esercizio di applicazione ed interpretazione, attraverso il testo unico, delle norme vigenti, in materia di imposta sui redditi, l' A. tuttavia rileva che la lunghezza dei tempi tra promulgazione ed entrata in vigore introduce motivi di confusione e di incertezza. (Titolo: 3 col / Testo: 1.4 col).
d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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