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47812
IDG871301725
87.13.01725 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Virgilio Alberto
La sentenza della Cassazione. Entriamo nella giungla del segreto bancario
Tempo, an. 44 (1987), fasc. 123 (21 maggio), pag. 1
D9610; D18124; D6144
L' A. illustra e commenta una recente sentenza della Corte di Cassazione sul segreto bancario e sul potere di richiesta di notizie e di esibizione di documenti. Dopo aver ricordato presupposti e disciplina del segreto bancario, rileva che la sentenza conferma giustamente che il potere di richiesta dei documenti spetta alla sola autorita' giudiziaria, senza possibilita' di delega alla polizia giudiziaria; viene quindi riaffermata la validita' della salvaguardia del segreto bancario. La sentenza, conclude l' A., pone questi punti fermi: la richiesta di informazioni su atti coperti dal segreto bancario e' compresa nella facolta' di esame di atti e documenti disciplinata dall' art. 340 c.p.p.; tale facolta' non puo' essere delegata dal magistrato alla polizia giudiziaria; tuttavia non viene meno l' efficacia probatoria di quegli atti compiuti dalla polizia giudiziaria su delega del magistrato; non sono punibili penalmente gli istituti di credito che rifiutino di aderire alle richieste della polizia giudiziaria. (Titolo: 1 col / Testo: 1.1 col).
art. 340 c.p.p. art. 10 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 78 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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