| L' A. illustra e commenta la decisione del TAR del Lazio con la quale
e' stato annullato l' art. 38 dell' ordinamento dei servizi della
Corte dei Conti, approvato dalle sezioni riunite nel 1913. Quella
norma, che indica la composizione del consiglio di presidenza, e'
illegittima perche' esso riunisce solo i presidenti di sezione e non
accoglie anche i rappresentanti degli altri magistrati. Il consiglio
cosi' composto non e' rappresentativo di tutti i magistrati della
Corte, e non assicura, quindi, la reale indipendenza dei giudici,
come vuole l' art. 108 Cost. L' A. si richiama anche alla decisione
della Corte Costituzionale, che ha sottratto alla Corte dei Conti la
"giurisdizione domestica", e cioe' il potere di giudicare sui ricorsi
degli appartenenti alla Corte stessa, e alle decisioni della Corte di
Cassazione che sottraggono gradatamente alla Corte dei Conti ampi
settori delle sue attribuzioni giurisdizionali, per sostenere che e'
ormai tempo per una riforma di quest' organo. (Titolo: 2 col / Testo:
0.7 col).
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