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Documento


48031
IDG871301944
87.13.01944 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stasio Donatella
La competenza e' del magistrato amministrativo. Cassazione: per la Cig non piu' giudici ordinari
Sole, an. 123 (1987), fasc. 169 (21 giugno), pag. 1-2
D7044
(Sommario: Sospensione del lavoro solo dopo l' autorizzazione)
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha pubblicato in data 20 giugno una sentenza che non conferma la precedente decisione in materia di cassa integrazione e guadagni. Con questa successiva sentenza, infatti, viene deciso che le imprese in crisi non possono ricorrere al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento delle condizioni per l' intervento della cassa integrazione, qualora l' autorita' competente (INPS o Ministero del Lavoro) abbia rifiutato la relativa autorizzazione. L' A. espone le motivazioni di questa sentenza commentandola e valutandone la portata. (Titolo: 3 col / Testo: 0.8 col).
l. 5 novembre 1968, n. 1115 l. 8 agosto 1972, n. 464
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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