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Stampa giuridica

Documento


48696
IDG871302609
87.13.02609 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buffa Giovanni
Giudici popolari per hobby?
Avanti, an. 91 (1987), fasc. 215 (11 settembre), pag. 6
D02306; D602
La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare nelle Corti d' Assise non ha diritto alla retribuzione da parte del suo datore di lavoro nel periodo in cui e' impegnato nelle udienze giudiziarie. Considerata la modesta diaria prevista, l' A. ritiene che, essendo conforme alla legge la decisione della Corte di Cassazione, sia il caso che il Parlamento provveda ad adeguare questa indennita' modificando la legge del 1978. (Titolo: 1 col / Testo: 0.5 col).
l. 24 marzo 1978, n. 74
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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