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49876
IDG871303789
87.13.03789 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miglio Gianfranco
La consultazione popolare non puo' limitarsi alla sola facolta' di abrogare le leggi. Referendum sovrano
Sole, an. 123 (1987), fasc. 311 (11 novembre), pag. 4
(testo con tabelle e/o grafici)
D02103; D021030
(Sommario: Ora la democrazia diretta non e' piu' utopia)
Premessa un' analisi dell' istituto del referendum abrogativo previsto dalla Costituzione, l' A. sostiene che si pone l' esigenza di adottare forme piu' articolate di consultazione e d' iniziativa legislativa popolare. Con l' intento di delineare un promemoria destinato al futuro "costituente", l' A. illustra le diverse forme di consultazione popolare che potranno (e dovranno) essere utilizzate: la tecnica dei c.d. sondaggi d' opinione; il referendum consultivo; il referendum deliberativo; il referendum propositivo-deliberativo; il referendum costituzionale. (Titolo: 5 col / Testo: 2.5 col).
art. 75 Cost. art. 27 comma 1 l. 25 maggio 1970, n. 352
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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