| L' A. deplora che si parli di grandi riforme istituzionali in modo
superficiale e confuso, prospettando addirittura l' ipotesi di un
"Governo costituente". Osserva anzitutto che in certe parti la
Costituzione non dev' essere riformata, ma soltanto attuata, come per
gli artt. 39 e 40. Alcune riforme, poi, si possono approvare
attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari (voto segreto) o
di leggi ordinarie (riforma della Presidenza del Consiglio, riforma
elettorale). Infine vi sono riforme veramente costituzionali che
richiedono una speciale procedura e una maggioranza qualificata.
Quanto alle riforme che non sono all' interno del sistema, ma contro
la sua logica (monocameralismo, regime presidenziale), l' A. rileva
che il potere legislativo non puo' darci quella che sarebbe una
Costituzione nuova: cio' si potrebbe fare solo per opera di una vera
e propria Assemblea costituente. Invece tutti si baloccano con la
formula del "Governo costituente", che e' una contraddizione in
termini, e sarebbe l' anticamera del compromesso storico. (Titolo: 2
col / Testo: 1.1 col).
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