| Viene esaminato il ruolo del giudice nel nuovo codice di procedura
penale. L' A. osserva che ormai anche nei sistemi processuali di tipo
anglosassone ha fatto il suo tempo il giudice-arbitro, mero
regolatore della contesa fra accusa e difesa. "Terzieta'" significa
imparzialita', obiettivita' e serenita' di giudizio, non estraneita'
e indifferenza rispetto alla ricerca e alla formazione delle prove
nel dibattimento. Merita, percio', piena adesione, sostiene l' A., il
testo della direttiva n. 73 della l. 16 febbraio 1987, n. 81, secondo
il quale il nuovo codice di procedura penale prevede il potere del
giudice di disporre l' assunzione di mezzi di prova, indicare alle
parti temi nuovi o incompleti utili alla ricerca della verita', e
rivolgere domande dirette all' imputato, ai testimoni e ai periti,
salvo, in ogni caso, il diritto delle parti di concludere l' esame.
(Titolo: 1 col / Testo: 0.8 col).
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