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50177
IDG871304090
87.13.04090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Boschi Marco
Un processo "accusatorio". Il nuovo giudice non dovra' essere solo un arbitro
Sole, an. 123 (1987), fasc. 355 (30 dicembre), pag. 4
D6020; D68
Viene esaminato il ruolo del giudice nel nuovo codice di procedura penale. L' A. osserva che ormai anche nei sistemi processuali di tipo anglosassone ha fatto il suo tempo il giudice-arbitro, mero regolatore della contesa fra accusa e difesa. "Terzieta'" significa imparzialita', obiettivita' e serenita' di giudizio, non estraneita' e indifferenza rispetto alla ricerca e alla formazione delle prove nel dibattimento. Merita, percio', piena adesione, sostiene l' A., il testo della direttiva n. 73 della l. 16 febbraio 1987, n. 81, secondo il quale il nuovo codice di procedura penale prevede il potere del giudice di disporre l' assunzione di mezzi di prova, indicare alle parti temi nuovi o incompleti utili alla ricerca della verita', e rivolgere domande dirette all' imputato, ai testimoni e ai periti, salvo, in ogni caso, il diritto delle parti di concludere l' esame. (Titolo: 1 col / Testo: 0.8 col).
l. 16 febbraio 1987, n. 81
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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