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| IDG881302105 | |
| 88.13.02105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Riva Massimo
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| Chi tutela il cittadino?
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| Repubblica, an. 13 (1988), fasc. 139 (1 luglio), pag. 10
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| D7131; D7134
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| L' A. rileva che la legge di regolamentazione dell' esercizio del
diritto di sciopero parte dal presupposto che debba essere tutelato
il cittadino; prevede quindi di garantire un minimo di servizio
essenziale per ogni settore in caso di sciopero. Vengono individuati
due importanti punti fermi: sono da considerarsi essenziali i servizi
diretti a garantire il godimento di beni costituzionalmente protetti;
si definiscono modi e forme in grado di garantire il funzionamento
minimo di tali servizi. Questi punti positivi della legge sono pero'
contraddetti dalle norme successive, in base alle quali viene rimessa
alle parti in causa la definizione fondamentale del minimo di
servizio; in questo modo la legge rinuncia ad una definizione "super
partes" dai sicuri effetti. Le recenti vicende dell' Alitalia fanno
capire quanto potrebbe risultare difficile giungere alla definizione
di minimo di servizio. L' A. conclude indicando alcune soluzioni
alternative a quella prevista. (Titolo: 1 col / Testo: 0.9 col).
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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