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Documento


52351
IDG881302105
88.13.02105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Riva Massimo
Chi tutela il cittadino?
Repubblica, an. 13 (1988), fasc. 139 (1 luglio), pag. 10
D7131; D7134
L' A. rileva che la legge di regolamentazione dell' esercizio del diritto di sciopero parte dal presupposto che debba essere tutelato il cittadino; prevede quindi di garantire un minimo di servizio essenziale per ogni settore in caso di sciopero. Vengono individuati due importanti punti fermi: sono da considerarsi essenziali i servizi diretti a garantire il godimento di beni costituzionalmente protetti; si definiscono modi e forme in grado di garantire il funzionamento minimo di tali servizi. Questi punti positivi della legge sono pero' contraddetti dalle norme successive, in base alle quali viene rimessa alle parti in causa la definizione fondamentale del minimo di servizio; in questo modo la legge rinuncia ad una definizione "super partes" dai sicuri effetti. Le recenti vicende dell' Alitalia fanno capire quanto potrebbe risultare difficile giungere alla definizione di minimo di servizio. L' A. conclude indicando alcune soluzioni alternative a quella prevista. (Titolo: 1 col / Testo: 0.9 col).
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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