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Documento


52420
IDG881302174
88.13.02174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mortillaro Felice
Le "pari opportunita'" di lavoro tra i sessi non vanno imposte con le sanzioni giuridiche. Alla donna non serve il pretore
Sole, an. 124 (1988), fasc. 182 (22 luglio), pag. 4
(testo con illustrazioni)
D04000; D7774; D76
L' A. solleva critiche al disegno di legge sulle "pari opportunita'" di lavoro tra i sessi. In particolare, appunta le critiche su quella parte del provvedimento che prevede l' "inversione dell' onere della prova". In forza di esso, quando una "parte debole", la lavoratrice, assuma in giudizio di aver subito un torto, non ha l' onere di provarlo, ma sara' il datore di lavoro a dover dimostrare la legittimita' del suo comportamento. Secondo l' A., se questo provvedimento dovesse essere approvato, probabilmente si ritorcera' contro le donne, perche' favorira' quelle occupate e non quelle disoccupate. (Titolo: 6 col / Testo: 2 col).
l. 9 dicembre 1977, n. 903
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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