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52520
IDG881302274
88.13.02274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
Utenti contro lo sciopero e prevalenza dei diritti
Opinione, an. 12 (1988), fasc. 29 (2 agosto), pag. 37-53
(testo con illustrazioni)
D7131; D7134
(Sommario: Il problema della regolamentazione legislativa del diritto di sciopero esige che si prenda chiara posizione sul piano dei principi. L' astensione dal lavoro ha una funzione sociale e al suo fondo, vive un nucleo irriducibilmente liberale. La regolamentazione delle condizioni di lavoro, in una libera democrazia, deve aver corso contrattualmente, ossia con pattuizione tra le parti sociali contrapposte. I lavoratori acquistano forza, solo attraverso le coalizioni sindacali e la contrattazione collettiva. In un sistema di liberta' sindacali le categorie si autodeterminano. Non vi puo' essere inquadramento autoritario dall' alto delle categorie, delle aree contrattuali. Comunque lo sciopero non puo' esercitarsi in forme che minaccino beni di superiore protezione costituzionale. La giurisprudenza della Corte ha identificato questi beni nella vita, salute, sicurezza pubblica e nella materialita' degli apparati produttivi. Restando nel "corpus" della normativa costituzionale, il legislatore potrebbe, almeno per i conflitti economico professionali, considerare lecito solo lo sciopero realizzato in ragione della scadenza del contratto collettivo, giacche' "medio tempore, pacta sunt servanda". Troppo vasta appare nel progetto in discussione, l' area dei beni costituzionalmente protetti e a tutela dei quali si prevede "la comandata" per i lavoratori, e non meglio precisate misure sostitutive a carico dei datori di lavoro. Sono considerati servizi pubblici essenziali: le strutture preposte alla igiene e sanita', trasporti pubblici e traffico, produzione e distribuzione di energia, risorse naturali, protezione civile, telecomunicazioni ed informazione radiotelevisiva, esami e scrutini, erogazione di assegni, raccolta rifiuti, le poste... L' ampiezza dell' area di intervento suscita perplessita' ed interrogativi anche d' ordine costituzionale. Con la nuova disciplina vengono largamente superate le consolidate previsioni della giurisprudenza. E' dubbio che meritino speciale tutela costituzionale la liberta' di circolazione e la produzione di energia. Ridicola e' l' inclusione del)
art. 39 Cost. art. 40 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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