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53523
IDG881303277
88.13.03277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cervi Mario
Non e' ver che sia la morte
Giornale, an. 15 (1988), fasc. 247 (4 novembre), pag. 1
D51414; D18824
L' A. esprime la convinzione che la lotta alla droga sia persa in partenza se non si agisce contemporaneamente per impedire lo spaccio e per impedire il consumo. La legge del 1975 ha separato la figura dello spacciatore da quella del tossicodipendente, ignorando che nella realta' esse si confondono spesso. Senza il "drogato-spacciatore" la rete di distribuzione della droga perderebbe molta della sua efficienza; ma l' impunita' per chi detenga droga in "modica quantita'" destinata all' uso personale ha disarmato polizia e magistrati. Occorre quindi una nuova legge che affermi che drogarsi non e' lecito; una volta stabilito questo principio bisogna decidere quali sanzioni possano essere adottate contro chi si droga. L' A. esclude che si possa far ricorso al carcere, in quanto si tratterebbe di una sanzione eccessiva, difficilmente applicabile e inutile. Non resta dunque, conclude l' A., che il ricovero coatto nelle comunita' terapeutiche; che sono oggi pero' insufficienti. E' quindi necessario potenziarle, utilizzando la spinta che viene dal volontariato. (Titolo: 2 col / Testo: 1 col).
l. 22 dicembre 1975, n. 685
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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