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76183
IDG721200404
72.12.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrato dino
il divieto del consulente di parte nelle operazioni tecniche di polizia
nota a ord. pret. padova 29 marzo 1971
Riv. pen., s. 3, an. 95 (1971), fasc. 7, pt. 2, pag. 753-755
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. sostiene che il diritto di difesa, nella fase delle indagini preliminari, puo' ritenersi adeguatamente garantito solo se si riconosce all' imputato, nel corso delle operazioni tecniche della polizia giudiziaria, la facolta' di ricusare il perito e quella di nominare un consulente tecnico che possa assistere alle operazioni peritali
art. 24 cost. art. 223 c.p.p.
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