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Documento


76319
IDG721200446
72.12.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli gerardo
in tema di obbligatorieta' del preavviso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico
nota a pret. bari 16 settembre 1969
Riv. polizia, an. 24 (1971), fasc. 3-4, pag. 227-237
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
il preavviso per riunioni pubbliche deve essere dato al questore in doppio esemplare. ad esso si ricollega la ricevuta di avviso avente natura autorizzativa. l' inottemperanza ha rilievo penale
art. 17 cost. art. 18 t.u.l.p.s.
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