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76811
IDG720600133
72.06.00133 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
paoli giampiero
l' audizione dell' imprenditore ai sensi della sentenza n. 141 del 1970 della corte cost.
c. cost. 16 luglio 1970, n. 141
Riv. dir. comm., an. 69 (1971), fasc. 1-4, pt. 2, pag. 1-9
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
con la sentenza n. 141 del 16 luglio 1970, la corte costituzionale ha sancito l' illegittimita' costituzionale dell' art. 15 legge fallimentare in quanto esso nella parte in cui non prevede l' obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell' imprenditore in camera di consiglio viola l' art. 24 costituzione; la conseguenza di questa pronuncia e' che tutte le dichiarazioni di fallimento ad essa successive che avvengano senza procedere all' effettiva audizione dell' imprenditore, ma solo con l' invito a comparire tramite gli organi di polizia giudiziaria, sono inficiate da nullita' assoluta. parimenti, saranno inficiate da nullita' assoluta le sentenze di fallimento prese senza la partecipazione del giudice delegato al collegio riunito in camera di consiglio
art. 18 l.f. l. 5 dicembre 1969 n. 932 art. 1 l.f. art. 2083 c.c. art. 905 cod. comm. 1882 art. 685 cod. comm. 1882
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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