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76827
IDG720600149
72.06.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cavatorta renato
sul diritto dell' assicuratore ad agire verso il proprio assicurato per il risarcimento dei danni cagionatigli da denuncia reticente o inveritiera
app. bari 30 luglio 1970, n. 455
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1972), fasc. 1, pt. 2, pag. 135-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
divulgativo
formale
se il sinistro denunciato dall' assicurato non era indennizzabile perche' escluso dal contratto e l' assicuratore ha pagato per la reticente denuncia, l' azione che egli puo' esperire per il rimborso delle spese sembrerebbe derivare da responsabilita' extracontrattuale con la conseguenza che sarebbe ad essa applicabile la prescrizione quinquennale, tuttavia poiche' la denuncia del sinistro da parte dell' assicurato costituisce un onere che attiene all' esecuzione del contratto, e' ad essa applicabile il dovere di cui all' art. 1375 codice civile nell' ipotesi in questione, quindi, si tratta di responsabilita' contrattuale dell' assicurato
art. 2952 c.c. art. 1892 c.c. art. 1893 c.c. art. 2043 c.c. art. 1375 c.c. art. 1175 c.c. art. 1373 c.c. art. 1327 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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