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Documento


76831
IDG720600154
72.06.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sodaro antonio
note marginali in tema di risarcimento del danno a seguito della legge sull' assicurazione obbligatoria
l. 24 dicembre 1969, n. 990
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 245-265
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
nella nuova legge sull' assicurazione obbligatoria, non e' la figura del responsabile che interessa come titolare di un patrimonio che potrebbe essere aggredito da una richiesta di risarcimento, ma e' il credito del danneggiato che vuole trovare considerazione primaria. il danneggiato puo' esperire l' azione diretta nei confronti dell' assicuratore solo se si versa nell' ipotesi prevista dall' art. 2054 codice civile. il trasportato non puo' invocare la responsabilita' del suo vettore ex art. 2054 codice civile. la norma che prevede la provvisionale trova la sua motivazione formale solo in una soluzione patologica di procedura, cioe', in una ambientazione del giudizio che apertamente si rivela macchinosa, lunga e dispendiosa, e non appare privo di fondamento il rilievo di incostituzionalita' per l' applicazione che di essa si puo' fare
art. 3 cost. art. 27 cost. art. 1341 c.c. art. 1681 c.c. art. 2043 c.c. art. 2048 c.c. art. 2049 c.c. art. 2054 c.c. art. 2057 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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