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76835
IDG720600158
72.06.00158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pagliara bruno
l' art. 1901 cod. civ. nella disciplina positiva del contratto di assicurazione ed alla luce dell' art. 7 della legge n. 990
l. 24 dicembre 1969, n. 990
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1972), fasc. 2, pt. 1, pag. 295-305
pratico
formale
il secondo comma dell' art. 1901 non autorizza l' assicurato a pagare in ritardo, ma prolunga soltanto di quindici giorni l' efficacia del contratto, nonostante il mancato pagamento; con la naturale conseguenza che l' assicuratore puo' porre in mora l' assicurato ancora prima della scadenza dei quindici giorni; e l' assicuratore inoltre puo' rifiutare di adempiere la sua obbligazione, per un fatto avvenuto nel termine di rispetto, finche' l' assicurato non abbia adempiuto la propria. cio' comporta che per il periodo cosidetto di rispetto quindici giorni, l' assicuratore sara' comunque tenuto nei confronti del terzo danneggiato che eserciti l' azione diretta, perche' l' eventuale mancanza di pagamento del premio potra' ritorcersi verso l' assicurato per l' azione di rivalsa
art. 1901 c.c. art. 1372 c.c. art. 1342 c.c. art. 1187 c.c. art. 2963 c.c. art. 1325 c.c. art. 1889 c.c. art. 1460 c.c. art. 1932 c.c. d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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