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Documento


76838
IDG720600161
72.06.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sancin romano
la prestazione di lavoro manuale nell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in presenza della tutela sociale del lavoratore
art. 4 n. 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 324-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
per individuare i soggetti titolari del diritto all' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, e cioe' i prestatori di un' opera manuale, non ci si puo' esclusivamente servire della tradizionale distinzione impiegato operaio, anche perche' la qualifica impiegatizia non esclude le prestazioni manuali. la norma presa in esame e' suscettibile di configurare una violazione del principio di eguaglianza sancito nell' art. 3 costituzione in quanto comporta un' ingiustificata difformita' nell' ipotesi di prestazione lavorativa svolta da addetti a mansioni intellettuali e da altri adibiti a quelle manuali in opifici o in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi
r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 art. 1 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 art. 1 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 2095 c.c. art. 3 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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