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Documento


76844
IDG720600169
72.06.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vianello g.p.
sul risarcimento del danno per la perdita della potentia generandi
cass. civ. sez. iii 12 dicembre 1970, n. 2654
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1971), fasc. 2, pt. 2, pag. 388-391
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
la perdita della capacita' di procreare, intesa questa sia in senso anatomico quanto in senso funzionale, o il semplice indebolimento permanente di un organo e cioe' l' affievolimento della sua capacita' funzionale, sono di per se' risarcibili, in quanto, versando in tema di responsabilita' civile conseguente a fatto illecito, per stabilire se vi sia impotentia generandi non bisogna servirsi della formulazione restrittiva dell' art. 123 comma 2 codice civile, bensi' di quella degli artt. 583 e 590 codice penale
art. 2043 c.c. art. 2056 c.c. art. 2057 c.c. art. 2059 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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