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76847
IDG720600172
72.06.00172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cecovini sergio
osservazioni sul reddito come parametro del danno patrimoniale alla persona nel caso di invalidita' permanente parziale
Dir. prat. assic., s. 2, an. 13 (1971), fasc. 3, pt. 1, pag. 427-453
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
nel caso di invalidita' permanente parziale, per la liquidazione dell' indennizzo il parametro-reddito dovrebbe essere applicato semplicemente al calcolo tabellare solo quando non vi sia la possibilita' di accertamenti piu' sicuri. nei casi, invece, di sviluppo anomalo del reddito tra l' evento dannoso e il momento della liquidazione, il parametro-reddito dovrebbe essere considerato anzitutto per il semplice conteggio dell' indennizzo relativo al danno specifico e attuale, provato in concreto; quindi, una seconda volta, per il calcolo tabellare del danno potenziale futuro, correlato alla differenza fra il pregiudizio economico accertato e la maggiore percentuale di invalidita' generica. questo ulteriore risarcimento dovrebbe pero' essere moderato dall' applicazione di un correttivo che tenga conto, in proporzione inversa, del rischio di un possibile futuro passaggio necessitato del soggetto dalla capacita' lavorativa specifica a quella generica, in condizioni di competizione
art. 2043 c.c. art. 1226 c.c. art. 21 l. 24 dicembre 1969, n. 990.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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