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| IDG720600223 | |
| 72.06.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| visentini gustavo
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| in tema di aziende di credito societa' per azioni
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| Ann. pubbl. istr., an. 24 (1971), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-43
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| teorico-sistematico
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| casistica
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| critica la tesi dell' incompetenza giurisdizionale a favore di quella
amministrativa nel caso in cui un socio di societa' per azione
bancaria impugna il bilancio. dallo studio risulta che il socio non
e' titolare di interesse legittimo, situazione soggettiva che suppone
rapporti del privato con la pubblica amministrazione (per ipotizzare
tale situazione bisognerebbe considerare la deliberazione assembleare
come provvedimento amministrativo). il socio quindi e' titolare di
diritto soggettivo, e la competenza a giudicare dell' impugnazione di
delibera che approva il bilancio spetta all' autorita' giudiziaria
ordinaria. esamina poi il potere della banca d' italia di dettare
provvedimenti ablatori e autorizzatori sulle forme dei bilanci,
rilevandone natura e contenuto alla luce dell' art. 32 lettera a
legge bancaria in relazione alle norme di diritto positivo: detto
potere e' limitato al contenuto del bilancio e non alla valutazione
dello stesso, all' attribuzione di spese, e al valore dell'
avviamento. pertanto il socio puo' impugnare la deliberazione che
approva il bilancio chiedendone l' annullamento, se gli
amministratori non si attengono ai criteri di valutazione dettati dal
codice, ma alle istruzioni carenti di potere dettate dalla banca d'
italia. se invece l' istruzione e' viziata da eccesso di potere,
bisogna stabilire se il socio e' titolare di interesse legittimo o di
diritto soggettivo: a seconda del caso concreto ritiene possibili
entrambe le soluzioni (ricorso amministrativo o azione giudiziaria).
critica la tesi che ritiene inapplicabile l' art. 2409 c.c., denuncia
al tribunale, a sostegno della norma speciale, art. 57 legge
bancaria, che prevede un controllo di merito per le imprese bancarie.
le due norme non hanno lo stesso valore ne' l' una assorbe l' altra.
la norma speciale interpretata nel suo sistema e' posta per la difesa
del credito e del risparmio, mentre l' art. 2409 codice civile e' di
piu' vasta portata essendo posto a tutela dell' osservanza della
legge in se stessa
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| art. 24 cost.
art. 32 lett. a l. banc.
art. 57 l. banc.
art. 2409 c.c.
art. 2423 c.c.
art. 2424 c.c.
art. 2425 c.c.
art. 2426 c.c.
art. 2427 c.c.
art. 2429 c.c.
art. 2435 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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