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76872
IDG720600223
72.06.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
visentini gustavo
in tema di aziende di credito societa' per azioni
Ann. pubbl. istr., an. 24 (1971), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-43
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
casistica
critica la tesi dell' incompetenza giurisdizionale a favore di quella amministrativa nel caso in cui un socio di societa' per azione bancaria impugna il bilancio. dallo studio risulta che il socio non e' titolare di interesse legittimo, situazione soggettiva che suppone rapporti del privato con la pubblica amministrazione (per ipotizzare tale situazione bisognerebbe considerare la deliberazione assembleare come provvedimento amministrativo). il socio quindi e' titolare di diritto soggettivo, e la competenza a giudicare dell' impugnazione di delibera che approva il bilancio spetta all' autorita' giudiziaria ordinaria. esamina poi il potere della banca d' italia di dettare provvedimenti ablatori e autorizzatori sulle forme dei bilanci, rilevandone natura e contenuto alla luce dell' art. 32 lettera a legge bancaria in relazione alle norme di diritto positivo: detto potere e' limitato al contenuto del bilancio e non alla valutazione dello stesso, all' attribuzione di spese, e al valore dell' avviamento. pertanto il socio puo' impugnare la deliberazione che approva il bilancio chiedendone l' annullamento, se gli amministratori non si attengono ai criteri di valutazione dettati dal codice, ma alle istruzioni carenti di potere dettate dalla banca d' italia. se invece l' istruzione e' viziata da eccesso di potere, bisogna stabilire se il socio e' titolare di interesse legittimo o di diritto soggettivo: a seconda del caso concreto ritiene possibili entrambe le soluzioni (ricorso amministrativo o azione giudiziaria). critica la tesi che ritiene inapplicabile l' art. 2409 c.c., denuncia al tribunale, a sostegno della norma speciale, art. 57 legge bancaria, che prevede un controllo di merito per le imprese bancarie. le due norme non hanno lo stesso valore ne' l' una assorbe l' altra. la norma speciale interpretata nel suo sistema e' posta per la difesa del credito e del risparmio, mentre l' art. 2409 codice civile e' di piu' vasta portata essendo posto a tutela dell' osservanza della legge in se stessa
art. 24 cost. art. 32 lett. a l. banc. art. 57 l. banc. art. 2409 c.c. art. 2423 c.c. art. 2424 c.c. art. 2425 c.c. art. 2426 c.c. art. 2427 c.c. art. 2429 c.c. art. 2435 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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