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Documento


76876
IDG720600234
72.06.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore vincenzo
sulla "autorizzazione specifica" agli istituti di cui all' art. u. comma l. fall.
app. perugia 7 luglio 1970
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 1, pt. 2, pag. 67-75
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
l' art. 67 u. comma legge fallimentare puo' interpretarsi in senso restrittivo o estensivo: nel primo caso tutte le aziende di credito sono soggetti passivi di revoca, nel secondo caso non sono soggetti passivi di revoca gli istituti di credito specificamente autorizzati a compiere professionalmente operazioni di credito su pegno. l' interpretazione estensiva puo' svolgersi o in connessione ad un particolare interesse sociale con l' attivita' svolta dagli istituti di credito non soggetti a revoca, o con esclusione di questo collegamento. prevalenza di questa seconda ipotesi e statuizione del principio secondo cui per evitare l' azione revocatoria non occorre essere estranei alla normale attivita' creditizia bancaria, purche' l' azienda di credito sia specificamente autorizzata a compiere l' operazione. tratta infine della differenza tra autorizzazione ed approvazione, degli organi addetti a tale controllo, del collegamento della revoca con l' autorizzazione dell' atto
art. 67 u. comma l. fall. art. 27 r.d.l. 12 marzo 1936. n. 375 art. 28 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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