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Documento


76879
IDG720600237
72.06.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fragali michele
ancora sul comportamento omissivo del creditore verso il debitore garantito
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 161-172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
l' obbligazione fideiussoria, anche se solidale, se non ha un termine proprio, scade dopo lo spirare del termine dell' obbligazione principale. essa e' sussidiaria per cui il fideiussore e' un obbligo in grado diverso dal grado che ha l' obbligazione principale. le due obbligazioni, di garanzia e garantita, sono autonome e con diverso regime: la prima ha oneri di attivita' assenti nella seconda. l' art. 1957, infatti, imponendo al creditore un onere differenziato di diligenza, che opera su un campo diverso da quello della scadenza dell' obbligazione principale, da' rilevanza all' interesse del fideiussore alla liberazione nei confronti del creditore, pur non facendo assurgere tale interesse a valore di diritto soggettivo. pur tuttavia dalla tutela di tale interesse nasce la necessita' dell' azione contro il debitore. la funzione di questa azione (adempimento della prestazione del debitore) e' diversa da quella contro il fideiussore (attuazione della garanzia). conclude ritenendo che l' azione contro il debitore principale costituisce per il creditore un onere nel rapporto col fideiussore: chiarisce tale concetto e critica la tesi di chi ritiene l' azione un onere processuale o una condicio iuris o un obbligo o una condizione in senso tecnico
art. 1957 c.c. art. 1232 c.c. art. 1275 c.c. art. 1953 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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