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| IDG720600237 | |
| 72.06.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fragali michele
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| ancora sul comportamento omissivo del creditore verso il debitore
garantito
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| Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 161-172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale
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| l' obbligazione fideiussoria, anche se solidale, se non ha un termine
proprio, scade dopo lo spirare del termine dell' obbligazione
principale. essa e' sussidiaria per cui il fideiussore e' un obbligo
in grado diverso dal grado che ha l' obbligazione principale. le due
obbligazioni, di garanzia e garantita, sono autonome e con diverso
regime: la prima ha oneri di attivita' assenti nella seconda. l' art.
1957, infatti, imponendo al creditore un onere differenziato di
diligenza, che opera su un campo diverso da quello della scadenza
dell' obbligazione principale, da' rilevanza all' interesse del
fideiussore alla liberazione nei confronti del creditore, pur non
facendo assurgere tale interesse a valore di diritto soggettivo. pur
tuttavia dalla tutela di tale interesse nasce la necessita' dell'
azione contro il debitore. la funzione di questa azione (adempimento
della prestazione del debitore) e' diversa da quella contro il
fideiussore (attuazione della garanzia). conclude ritenendo che l'
azione contro il debitore principale costituisce per il creditore un
onere nel rapporto col fideiussore: chiarisce tale concetto e critica
la tesi di chi ritiene l' azione un onere processuale o una condicio
iuris o un obbligo o una condizione in senso tecnico
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| art. 1957 c.c.
art. 1232 c.c.
art. 1275 c.c.
art. 1953 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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