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Documento


76880
IDG720600238
72.06.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
galasso alfredo
contratti di credito e contratti di fiducia
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 173-184
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
critica la tesi di chi sostiene la natura fiduciaria dei contratti di credito e in particolare del mutuo, sia perche' non vi sono norme positive che lo determinano sia perche' l' intuitus personae, che in tale negozio appare, e' solo un motivo con funzione psicologica nel tradens. del resto anche in altri negozi (vendita con pagamento dilazionato) appare questa generica fiducia nel debitore senza che il negozio si colori di natura fiduciaria. anche per altri negozi di natura creditizia vi e' un intuitus personae che varia di intensita' e di caratteristiche, ma permane l' incertezza della loro natura fiduciaria. in particolare nell' apertura di credito allo scoperto l' incertezza dell' intuitus personae e' scemato dalla presenza di una garanzia reale. ritiene quindi che nei contratti di credito l' intuitus personae indica la fiducia o meglio l' affidamento nella solvibilita' dell' accipiens; che l' esistenza di garanzie diminuisce o elimina la rilevanza dell' intuitus personae; che il potere di disporre, concesso all' accipiens nell' apertura di credito, e' un effetto tipico del negozio. rilevata l' impossibilita' di dedurre dalla fiducia effetti giuridici, non previsti dalla legge se non per il conto corrente, conclude per l' inammissibilita' dell' inclusione dei contratti di credito nella categoria dei contratti di fiducia
art. 1842 c.c. art. 1180 c.c. art. 1260 c.c. art. 1833 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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