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| IDG720600238 | |
| 72.06.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| galasso alfredo
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| contratti di credito e contratti di fiducia
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| Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 173-184
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| teorico-sistematico
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| formale
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| critica la tesi di chi sostiene la natura fiduciaria dei contratti di
credito e in particolare del mutuo, sia perche' non vi sono norme
positive che lo determinano sia perche' l' intuitus personae, che in
tale negozio appare, e' solo un motivo con funzione psicologica nel
tradens. del resto anche in altri negozi (vendita con pagamento
dilazionato) appare questa generica fiducia nel debitore senza che il
negozio si colori di natura fiduciaria. anche per altri negozi di
natura creditizia vi e' un intuitus personae che varia di intensita'
e di caratteristiche, ma permane l' incertezza della loro natura
fiduciaria. in particolare nell' apertura di credito allo scoperto l'
incertezza dell' intuitus personae e' scemato dalla presenza di una
garanzia reale. ritiene quindi che nei contratti di credito l'
intuitus personae indica la fiducia o meglio l' affidamento nella
solvibilita' dell' accipiens; che l' esistenza di garanzie diminuisce
o elimina la rilevanza dell' intuitus personae; che il potere di
disporre, concesso all' accipiens nell' apertura di credito, e' un
effetto tipico del negozio. rilevata l' impossibilita' di dedurre
dalla fiducia effetti giuridici, non previsti dalla legge se non per
il conto corrente, conclude per l' inammissibilita' dell' inclusione
dei contratti di credito nella categoria dei contratti di fiducia
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| art. 1842 c.c.
art. 1180 c.c.
art. 1260 c.c.
art. 1833 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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