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76882
IDG720600240
72.06.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
buonocore vincenzo
di alcune norme del codice civile in tema di impresa, in rapporto al principio di utilita' sociale di cui al comma 2 dell' art. 41 della costituzione
convegno di macerata del maggio 1970 dedicato agli "aspetti privatistici della programmazione economica"
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 194-215
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
critico-sociologico
formale
si chiede se e' possibile utilizzare le norme del codice civile per l' attuazione di un' economia programmata auspicata dall' art. 41, comma 2 costituzione. poiche' la norma costituisce la base della "finalizzazione" dell' impresa da cui deriva il precetto che l' attivita' economica privata deve corrispondere all' utilita' sociale, ritiene che per l' attuazione di questa e' necessaria una specifica attivita' legislativa, giusta la riserva di legge e le limitazioni risultanti dalla norma costituzionale. rileva il contrasto dottrinario sulla natura di tale riserva e la necessita' di individuare e chiarire il concetto di utilita' sociale. riesuma alcune norme (art. 2085, 2088, 2089-2092 codice civile) tentando di vederne la loro compatibilita' col principio costituzionale di utilita' sociale e la loro applicazione effettiva: rifiuta tale possibilita' ritenendo che solo le norme inseribili nella nuova realta' dello stato sociale possono essere compatibili con i principi costituzionali, e ritenendo che tali norme quanto meno dovrebbero essere modificate per la loro applicazione. rileva, quindi, la necessita' dell' intervento del legislatore ordinario per un' interpretazione e attuazione concreta del principio di utilita' sociale, potendosi cosi' esprimere un giudizio non astratto di congruita' tra il principio medesimo e le norme del codice civile. nel tentativo di verificare l' attuale intervento del legislatore esamina i paragrafi 18, 37 capo 3 programma economico 1966-1970 e l' art. 2 decreto del presidente della repubblica 14 giugno 1967 n. 554, rilevando che la programmazione italiana e' a carattere orientativo; che non esiste responsabilita' dell' imprenditore per la mancata attuazione delle direttive di piano; che non sono considerate le piccole e medie imprese; che v' e' distinzione netta tra impresa pubblica e privata; che v' e' un intervento di fatto dello stato per influenzare con incentivi e pressioni la scelta dei singoli lasciandone intatta la liberta' di decisione. conclude auspicando un futuro migliore e rilevando l' impossibilita' di raccordo tra l' art. 41 costituzione e le norme del codice civile
art. 41 cost. art. 2085 c.c. art. 2088 c.c. art. 2089 c.c. art. 2090 c.c. art. 2091 c.c. art. 2092 c.c. art. 2 d.p.r. 14 giugno 1967 n. 554
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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