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| IDG720600240 | |
| 72.06.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| buonocore vincenzo
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| di alcune norme del codice civile in tema di impresa, in rapporto al
principio di utilita' sociale di cui al comma 2 dell' art. 41 della
costituzione
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| convegno di macerata del maggio 1970 dedicato agli "aspetti
privatistici della programmazione economica"
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| Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 194-215
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| critico-sociologico
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| formale
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| si chiede se e' possibile utilizzare le norme del codice civile per
l' attuazione di un' economia programmata auspicata dall' art. 41,
comma 2 costituzione. poiche' la norma costituisce la base della
"finalizzazione" dell' impresa da cui deriva il precetto che l'
attivita' economica privata deve corrispondere all' utilita' sociale,
ritiene che per l' attuazione di questa e' necessaria una specifica
attivita' legislativa, giusta la riserva di legge e le limitazioni
risultanti dalla norma costituzionale. rileva il contrasto
dottrinario sulla natura di tale riserva e la necessita' di
individuare e chiarire il concetto di utilita' sociale. riesuma
alcune norme (art. 2085, 2088, 2089-2092 codice civile) tentando di
vederne la loro compatibilita' col principio costituzionale di
utilita' sociale e la loro applicazione effettiva: rifiuta tale
possibilita' ritenendo che solo le norme inseribili nella nuova
realta' dello stato sociale possono essere compatibili con i principi
costituzionali, e ritenendo che tali norme quanto meno dovrebbero
essere modificate per la loro applicazione. rileva, quindi, la
necessita' dell' intervento del legislatore ordinario per un'
interpretazione e attuazione concreta del principio di utilita'
sociale, potendosi cosi' esprimere un giudizio non astratto di
congruita' tra il principio medesimo e le norme del codice civile.
nel tentativo di verificare l' attuale intervento del legislatore
esamina i paragrafi 18, 37 capo 3 programma economico 1966-1970 e l'
art. 2 decreto del presidente della repubblica 14 giugno 1967 n. 554,
rilevando che la programmazione italiana e' a carattere orientativo;
che non esiste responsabilita' dell' imprenditore per la mancata
attuazione delle direttive di piano; che non sono considerate le
piccole e medie imprese; che v' e' distinzione netta tra impresa
pubblica e privata; che v' e' un intervento di fatto dello stato per
influenzare con incentivi e pressioni la scelta dei singoli
lasciandone intatta la liberta' di decisione. conclude auspicando un
futuro migliore e rilevando l' impossibilita' di raccordo tra l' art.
41 costituzione e le norme del codice civile
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| art. 41 cost.
art. 2085 c.c.
art. 2088 c.c.
art. 2089 c.c.
art. 2090 c.c.
art. 2091 c.c.
art. 2092 c.c.
art. 2 d.p.r. 14 giugno 1967 n. 554
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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