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76883
IDG720600241
72.06.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
greco vincenzo
le anstalten del liechtenstein nell' ordinamento italiano
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 216-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
comparatistica
definisce l' anstalt come ente giuridico, autonomo, con scopi durevoli anche non economici, con patrimonio reale o personale, non avente carattere pubblico ne' struttura associativa. analizza tali caratteri e ritiene che non sussista contrasto insanabile fra la disciplina dell' anstalt e quella delle fondazioni. istituendo un parametro con le societa' di capitale ritiene che l' anstalt, che nasce con patrimonio separato eretto a persona giuridica, puo' trasferire il suo patrimonio ad una pluralita' di persone anche conservando una autonomia di soggetto. questa struttura unilaterale la differenzia dalle societa' di capitali anche nell' aspetto funzionale, in quanto l' anstalt tende alla cura degli interessi del fondatore e non di una pluralita' di soggetti. ritiene che per l' art. 16 delle preleggi, l' anstalt deve essere considerata soggetto di diritto anche in italia (ipotesi dell' anstalt, esercente impresa con funzione di riparto degli utili tra i soci, riconducibile entro lo schema dell' art. 2505 codice civile, a meno che non sia costituita con atto unilaterale, e, ipotesi dell' anstalt con sede secondaria in italia, con obbligo degli amministratori all' adempimento delle formalita' prescritte dagli articoli 2506 e 2507 codice civile
art. 16 disp. prel. art. 2505 c.c. art. 2506 c.c. art. 2507 c.c. art. 2508 c.c. art. 534 cod. persone del liechtenstein.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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