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Documento


76888
IDG720600262
72.06.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garone giovanni
in tema di mutamento dell' oggetto sociale
cass. civ. 24 settembre 1970, n. 1698
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 2, pag. 211-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
critico-sociologico
politica
il principio per cui le delibere di mutamenti negli elementi della societa' non importano reazione di una nuova societa', merita adesione solo sotto il profilo fiscale, ove vige la norma della conformita' della tassazione alla sostanza dell' atto e non anche alla sua forma apparente. per il diritto tributario non si puo' interpretare la volonta' dei soci per accertare se essa tendeva a creare una nuova societa' col cambiare gli elementi sostanziali, ma si deve solo considerare se v' e' un nuovo conferimento di beni. per il diritto positivo tale principio non e' nemmeno concepibile in quanto la creazione di una nuova societa' postula una esplicita manifestazione di volonta' in tal senso, ritenendosi senza limitazione la possibilita' di modificazione dell' atto costitutivo ed il cambiamento dell' oggetto sociale. contesta il principio della irreversibilita' della fase di liquidazione condizionata alla concorde volonta' di tutti i soci, ritenendo necessaria la maggioranza prevista per la modificazione dell' atto costitutivo
art. 2328 c.c. art. 2365 c.c. art. 2369 c.c. art. 2448 c.c. art. 2437 c.c. art. 2436 c.c. art. 2368 c.c. art. 8 l. reg. 30 dicembre 1923, n. 3269
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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