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Documento


76893
IDG720600267
72.06.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di lauro attilio
opposizione a fallimento. spese in capo alla parte che soccombe
trib. napoli 17 settembre 1970. art. 26 l. fall.
Banca borsa tit. cred., an. 24 (1971), fasc. 2, pt. 2, pag. 312-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
le spese del creditore vittorioso in giudizio di opposizione a fallimento non possono cadere a carico della massa creditizia sia perche' questa non ne beneficia sia perche' non e' necessaria la coadiuvazione del creditore a resistere all' opposizione, essendo sufficiente l' intervento del curatore. il giudizio di opposizione si configura piu' che altro come reclamo contestato al curatore nella veste di rappresentante dell' ufficio concorsuale. le spese non possono essere privilegiate non avendo il creditore reso un vantaggio alla massa; ne' potranno essere pagate in prededuzione avendo il creditore agito iure proprio e non per conto della massa
art. 26 l. fall. art. 96 c.p.c. art. 21 l. fall. art. 111 l.fall. art. 2775 c.c. art. 2770 c.c. art. 2778 c.c. art. 2749 c.c. art. 2855 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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