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| IDG720600053 | |
| 72.06.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| parlagreco attilio
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| il contenuto del contratto di assegnazione di terre nelle zone di
riforma fondiaria in italia
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| comunicaz. presentata al i congresso mondiale di diritto agrario,
caracas, 26-31 luglio 1970
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| Riv. dir. agr., an. 50 (1971), fasc. 1, pt. 1, pag. 105-113
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| teorico-sistematico,
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| casistica
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| per l' autore il contratto di assegnazione di terre nelle zone di
riforma fondiaria, di cui all' art. 17 della legge 12 maggio 1950, n.
230, e' un nuovo tipo di contratto agrario di colonizzazione
contadina, premesso che le limitazioni poste dalla prefata legge n.
230 al contenuto del contratto sono applicazione del principio
contenuto nell' art. 1322 codice civile e pertanto non impediscono di
riconoscere all' assegnatario un potere di autonomia negoziale, l'
autore sostiene che gli obblighi di prestazione dell' assegnatario
lasciano configurare un rapporto di godimento-gestione, che si
combina teleologicamente col rapporto di trasferimento, il quale e'
attuato a mezzo della fattispecie traslativa a formazione successiva
in cui essenziali sono tanto l' obbligazione di fare acquistare la
proprieta' del fondo quanto quella di pagare il prezzo di acquisto.
secondo il nostro il potere di godimento dell' acquirente e' talmente
condizionato da obblighi scaturenti dal contratto, dalla legge e
dalle direttive degli enti, da giustificare un particolare rilievo
causale-funzionale del rapporto di organizzazione-gestione che ha
come termini soggettivi di riferimento l' assegnatario imprenditore e
l' ente che interviene nella conduzione dell' impresa per facilitare
la realizzazione degli obiettivi di colonizzazione agraria del
comprensorio insieme a quello della formazione di nuova proprieta'
contadina. l' anomalia del contratto de quo e l' impossibilita'
conseguente di ricondurlo a schemi contrattuali gia' noti nasce dal
fatto che l' ente, pur partecipando attivamente all' organizzazione e
gestione dell' impresa, non ne assume il rischio relativo
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| art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 16 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 1 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 1322 c.c.
art. 2 decreti presidenziali istitutivi degli enti di sviluppo
art. 18, comma 3, l. 12 maggio 1950, n. 230
l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 18, comma 2, l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 22 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 3 l. 29 maggio 1967, n. 379
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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