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| IDG720600054 | |
| 72.06.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nannini alberto
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| evoluzione legislativa dell' assegnazione delle terre di riforma
fondiaria. le modifiche apportate dalla legge 29 maggio 1967, n. 379
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| comunicaz. presentata al i congresso mondiale di diritto agrario,
caracas, 26-31 luglio 1970
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| Riv. dir. agr., an. 50 (1971), fasc. 1, pt. 1, pag. 114-134
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale
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| a proposito della l. 29 maggio 1967, n. 379, modificatrice degli
artt. 18 e 19 della l. 12 maggio 1950, n. 230, l' autore osserva che
quivi col termine "riscatto" si e' inteso far riferimento all'
istituto dell' anticipato pagamento del debito e che in effetti si e'
ripristinata in questa materia la disciplina del codice civile dopo
la deroga apportatavi dalla legge 1950. ritenuto ammissibile il
riscatto rateale, nonostante il disposto dell' art. 17 della legge n.
230, poiche' nel caso in esame si avrebbe una trasformazione nel
titolo del credito dell' ente (il titolo prima derivava dal contratto
di assegnazione, mentre ora deriverebbe dal contratto di mutuo), l'
autore e' dell' avviso che l' assegnatario vanti un vero e proprio
diritto soggettivo nel chiedere all' ente di sviluppo il riscatto
anticipato del fondo. vero e' infatti che la discrezionalita' pura o
amministrativa, che esclude il diritto soggettivo, e' riconosciuta
all' ente limitatamente al primo triennio di svolgimento del rapporto
di assegnazione. il credito dell' ente essendo equiparato dalla legge
al contributo consorziale, che ha natura di obbligazione propter rem,
si comporta come una obbligazione di questo tipo. del resto, l'
acquirente del fondo e' tenuto a pagare solo le rate che scadono dopo
la sua ammissione in possesso del terreno assegnato. ne' il carattere
periodico della prestazione giocherebbe a favore della tesi dell'
onere reale, poiche' il pagamento delle rate qui e' soggetto al
termine massimo di dieci anni, mentre nell' onere reale non esiste
una delimitazione temporale precisa della prestazione
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| art. 18 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 19 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 1 l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 2 l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 4 l. 26 maggio 1965, n. 590
art. 3 l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 22 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 4 l. 29 maggio 1967, n. 379
l. 3 giugno 1940, n. 1078
art. 5 l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 6 l. 29 maggio 1967, n. 379
l. 21 ottobre 1950, n. 841
art. 16 l. 12 maggio 1950, n. 230
art. 1184 c.c.
art. 1185 c.c.
art. 1185, comma 2, c.c.
art. 1819 c.c.
art. 1186 c.c.
art. 3 dei contratti ente maremma
art. 26, ultimo comma, l. 2 giugno 1961, n. 454
art. 864 c.c.
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
art. 967 c.c.
art. 2775 c.c.
art. 7 l. 29 maggio 1967, n. 379
art. 1 l. reg. 6 dicembre 1968, n. 33
art. 2 l. reg. 6 dicembre 1968, n. 33
l. reg. 27 dicembre 1950, n. 104
art. 26, ultimo comma, l. 9 giugno 1961, n. 454
l. 23 giugno 1962, n. 948
art. 32 l. 2 giugno 1961, n. 454
d.p.r. 23 giugno 1962, n. 948
art. 5 l. 14 luglio 1965, n. 901
art. 6 l. 14 luglio 1965, n. 901
art. 7 l. 14 luglio 1965, n. 901
art. 12 l. 14 luglio 1965, n. 901
art. 28 l. 2 giugno 1961, n. 454
art. 7 contratto ente maremma e fucino
art. 2 contratto ente delta padano
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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