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78108
IDG721200724
72.12.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
siniscalco mario
nota a sent. cass. sez. vi pen. 29 gennaio 1970
Cass. pen., an. 11 (1971), fasc. 5-6, pag. 771-772
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
termine ordinatorio e perentorio per il compimento di un atto d' ufficio. perplessita' relativa all' opinione per cui tale distinzione abbia rilievo solo rispetto a un onore processuale e non ad un obbligo. dottrina e giurisprudenza piu' autorevoli negano che il termine fissato dall' art. 50 testo unico comunale e provinciale per la riunione del consiglio comunale sia perentorio. conseguente impossibilita' di realizzazione di un' omissione o rifiuto di atti d' ufficio
art. 328 c.p.
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