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Documento


78337
IDG721201773
72.12.01773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
papagni francesco saverio
costituzione di parte civile e mandato generale
nota a cass. sez. i pen. 8 marzo 1968
Giust. pen., s. 7, an. 76 (1971), fasc. 4, pt. 3, pag. 173-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
costituzione di parte civile. rappresentanza da parte del difensore. insufficienza di un mandato generale alle liti. la costituzione di parte civile deve intendersi revocata ai sensi dell' art. 102 codice procedura penale allorche' l' allontanamento significhi chiaramente volonta' della parte di non prendere nel giudizio di primo grado le conclusioni.
art. 102 c.p.p.
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