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78349
IDG721201785
72.12.01785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
miranda vincenzo
osservazioni sui limiti dei poteri del giudice ordinario nei confronti degli atti amministrativi
nota a cass. sez. i pen. 3 aprile 1970
Giust. pen., s. 7, an. 76 (1971), fasc. 10, pt. 2, pag. 691-693
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
i provvedimenti che applicano misure di prevenzione (legge 27 settembre 1956 n. 1423), in quanto atti amministrativi, non possono essere annullati o modificati dal giudice ordinario, ma soltanto da questo disapplicati, ove riconosciuti illegittimi. poiche' trattasi di materia inerente la liberta' personale dei cittadini, si auspica una riforma che affidi all' autorita' giudiziaria la competenza ad emettere i provvedimenti in questione.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e art. 1 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
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