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80203
IDG731202934
73.12.02934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sorrentino antonio
brevi note sulle norme transitorie della legge istitutiva dei tribunali amministrativi
Cons. Stato, an. 22 (1971), fasc. 105, pag. 8-14
pratico; teorico-sistematico
formale
analisi di alcune difficolta' interpretative dell' art. 42 della legge 13 dicembre 1971, n. 314 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali: si ritiene che i ricorsi sui quali il consiglio di stato abbia gia' pronunciato con decisione interlocutoria o che siano stati rimessi all' adunanza plenaria del consiglio, non debbano essere trasmessi ai tribunali amministrativi regionali; si esprime il parere che il consiglio di stato debba continuare a giudicare sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge sino alla data di insediamento dei nuovi organi giurisdizionali; si rileva come la legge abbia omesso di disciplinare la competenza per connessione o continenza di cause; si lamenta, infine, come nella materia di competenza immediata dei tribunali amministrativi regionali si sopprima la possibilita' di ottenere la sospensione dell' esecuzione del provvedimento amministrativo
art. 42 l. 13 dicembre 1971, n. 314
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