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Documento


81086
IDG731206276
73.12.06276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
terraciano francesco
annotazioni in tema di falsificazione di registri scolastici
nota a app. bologna 22 settembre 1969, n. 928
Riv. giur. scuola, an. 10 (1971), fasc. 6, pag. 924-940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
il registro di classe e' un atto pubblico: non puo' pero' inquadrarsi tra i provvedimenti amministrativi ma tra gli atti documentali privi di efficacia esterna. proprio perche' ha una mera efficacia interna e' da escludere per esso l' eventualita' del reato di falso ideologico di cui all' art. 479 codice penale per l' impossibilita' che ha l' immutatio veri di ingannare altri soggetti al di fuori della pubblica amministrazione
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