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Documento


81105
IDG731206295
73.12.06295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sgro' battista
lo stipendio estivo dei professori non di ruolo
Riv. giur. scuola, an. 10 (1971), fasc. 3, pag. 486-490
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
la disposizione dell' art. 1 regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539 che dispone che per ottenere lo stipendio estivo da parte dei professori incaricati e' necessario che questi abbiano prestato servizio da febbraio fino alla fine dell' anno o comunque per 210 giorni ed in ogni caso abbiano partecipato allo scrutinio finale si applica solo ai supplenti e non anche agli incaricati abilitati
art. 1 r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539
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