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Documento


82813
IDG731206685
73.12.06685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinelli maurizio
controversie previdenziali e condanna del lavoratore al rimborso delle spese per lite manifestamente infondata e temeraria
nota a trib. macerata 20 aprile 1971 ed a trib. macerata 31 maggio 1971
Giur. merito, an. 3 (1971), fasc. 6, pt. 1, pag. 419-428
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico e sistematico
formale
il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e' tenuto al pagamento delle spese di giudizio a meno che il giudizio intentato non sia manifestamente infondato o temerario. tale norma non presenta caratteri di incostituzionalita'. l' infondatezza e la temerarieta' della domanda vanno valutate secondo i criteri generali dettati dall' art. 96 codice di procedura civile. in particolare la temerarieta' va ricercata nella esposizione del fatto dolosamente o colposamente difforme della realta'
art. 57 l. 30 aprile 1969 n. 153 art. 96 c.p.c.
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