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82828
IDG731206701
73.12.06701 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fortuna ennio
obblighi delle parti e posizione del pubblico ministero nei giudizi elettorali amministrativi
nota a trib. venezia 18 dicembre 1970
Giur. merito, an. 3 (1971), fasc. 6, pt. 3, pag. 267-284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico e teorico-sistematico
ofrmale
l' azione diretta alla dichiarazione di ineleggibilita' del consigliere eletto da' luogo a un giudizio di primo grado, non potendosi considerare una impugnativa del provvedimento di convalida del consiglio comunale che ha carattere amministrativo. il pubblico ministero non e' legittimato a proporre l' azione, deve pero' esporre le proprie conclusioni all' udienza pubblica ed ha il potere d' impugnare la decisione del tribunale. e' privo tuttavia d' interesse ad impugnare il provvedimento dichiarativo della estinzione del procedimento
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