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82877
IDG731206750
73.12.06750 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrone pio
riflessioni sui primi orientamenti giurisprudenziali in ordine alla nullita' ex art. 408-412 c.p.p., dopo la sentenza della corte cost. 20 dicembre 1968, n. 132
Giur. merito, an. 3 (1971), fasc. 3, pt. 4, pag. 31-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
la nullita' ex art. 408-412 del codice di procedura penale si configura come intermedia tra le nullita' assolute e quelle relative; essa non e' eccepibile dal pubblico ministero e dall' imputato, ma dall' interessato e dal giudice, il quale, se la rileva in grado di appello, non puo' rimettere gli atti a quello di primo grado, ma deve citare l' offeso del reato, che puo' costituirsi parte civile nel giudizio di appello
art. 408 c.p.p. art. 412 c.p.p.
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