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Documento


82915
IDG731206789
73.12.06789 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannuzzi giovanni
uso delle cose comuni ed innovazioni
nota a trib. pistoia 13 novembre 1968
Giur. merito, an. 3 (1971), fasc. 1, pt. 1, pag. 93-95
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
ogni opera fatta sulle cose comuni dal singolo condomino, nel suo esclusivo interesse, e' soggetta alla disciplina dell' art. 1102 del codice civile e pertanto va ritenuta modifica consentita o vietata secondo che rispetti o violi i limiti della norma citata, mentre ogni opera che sia fatta nell' interesse del condominio sulle cose comuni, e' soggetta alla disciplina dell' art. 1120 del codice civile
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