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Documento


83038
IDG731206924
73.12.06924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
testi ugo
ancora sul ricovero ospedaliero in base al nuovo ordinamento
Assist. osped., an. 21 (1971), fasc. 10, pag. 623-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
si sostiene che il potere di provvedere ad un ricovero urgente spetti, per la legislazione vigente, al solo medico di guardia, con esclusione di qualsiasi intervento al riguardo da parte del comune, dovendo ritenersi che sul medesimo oggetto non puo' che pronunciarsi un solo organo che poi, nel sistema della nuova legge, e' il piu' qualificato.
art. 2 l. 12 febbraio 1968, n. 186 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128
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