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83662
IDG731207695
73.12.07695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
trabucchi alberto
nota a cass. civ. sez. un. 6 febbraio 1971, n. 311
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 5, pag. 661-662
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
l' a. mentre da un lato si discosta dalla sentenza annotata laddove questa limita il concetto di perimento della cosa donata ex art. 744 codice civile al perimento materiale escludendo quello giuridico, dall' altro esprime opinione conforme alla sentenza medesima affermando che il bene donato (tenuta di racconigi), ancorche' avocato allo stato, ex art. xiii disposizioni transitorie e finali della costituzione, e' soggetto a conferimento in natura, allorche' il donatario (umberto di savoia) espropriato abbia optato per tale conferimento anche posteriormente all' avocazione
art. 744 c.c. art. xiii disp. trans.
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