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83673
IDG731207725
73.12.07725 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerino-canova augusto
sindacato in appello degli errori materiali nella sentenza impugnata
nota a cass. sez. iii civ., 5 febbraio 1971, n. 277
Giur. it., an. 123 (1972), fasc. 7, pt. 1a, pag. 971-982
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. svolge numerose considerazioni critiche nei confronti della sentenza annotata, principalmente affermando non essere concludente l' osservazione che nel giudizio di appello il procedimento di correzione degli errori materiali e di quelli di calcolo nella sentenza di primo grado, pretenda l' iniziativa di parte e non possa svolgersi d' ufficio, e inoltre non potersi, in mancanza di una norma nel codice di rito civile, quale l' art. 515 codice procedura penale, la quale stabilisce il princio del divieto della "reformatio in pejus", riportare di questo principio la giustificazione ed una previsione positiva, di per se' sufficiente.
art. 112 c.p.c. art. 287 c.p.c.
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